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domenica 23 marzo 2014

Aperta la nuova sede del Club Forza Silvio Pietra Ligure.


La nuova sede del Club Forza Silvio Pietra Ligure è stata aperta in
Via Don Giovanni Bado, 83 (lungomare di Pietra L.).
 
Il Presidente Matteo Canciani spiega: " Abbiamo voluto renderci più
visibili per dare un punto di riferimento a coloro che vorranno delle
informazioni e per potersi iscrivere al Club.
Questo passo in avanti fatto volutamente per sollecitare i cittadini
pietresi e non solo, ma anche coloro che hanno attività commerciali a
Pietra Ligure a iniziare o a proseguire nella loro partecipazione alla politica
locale in maniera attiva, portando nuove idee e suggerimenti per
contribuire a far progredire la nostra comunità, dando un contributo sostanziale alla
campagna elettorale della componente politica dell'area di centro-destra pietrese.
Con la convinzione di poter creare un gruppo di persone volonterose e con spirito d'iniziativa basato sugli ideali
liberaldemocratici, sui quali si fonda il nostro partito, e con l'obiettivo di dare una mano
concreta per la vittoria alle comunali della coalizione di centro-destra, rimango a vostra completa disposizione per chiarimenti e
informazioni".

Gli orari della sede sono i seguenti:

Lunedi 16 -18
Mercoledi 10 - 12
Venerdi 16 -18
Sabato 10 - 12
Domenica Su appuntamento

Siamo sempre disponibili contattandoci via email
Circolo Forza Italia Pietra Ligure

Seguiteci via Twitter e via Facerbook.
 

sabato 1 marzo 2014

Melgrati e Scajola: "Soddisfazione e congratulazioni a Sua Eccellenza Don Tonino Suetta"

Marco Melgrati e Marco Scajola

Il Gruppo Regionale di Forza Italia esprime

soddisfazione e vive congratulazioni per la ordinazione

a Vescovo delle diocesi di Ventimiglia e Sanremo

di Sua Eccellenza Don Tonino Suetta.


Marco Melgrati e Marco Scajola:
Alla limpida e profonda fede
riesce ad associare non comuni doti organizzative”.

Genova: Il Gruppo Regionale di Forza Italia esprime grande gioia per la ordinazione a Vescovo delle diocesi di Ventimiglia e Sanremo di Sua Eccellenza Don Tonino Suetta, avvenuta questa mattina nella Cattedrale di S.Giovanni Battista di Oneglia, da parte di Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco. Abbiamo imparato ad apprezzarlo in tutti i suoi incarichi, che ha sempre svolto con capacità e determinazione, illuminato da una profonda fede.
Sua l’idea della cooperativa sociale Il Cammino, per il recupero di persone attraverso il lavoro dopo il percorso rieducativo carcerario.
Siamo certi che sarà un ottimo Vescovo, in una sede prestigiosa come quella di Ventimiglia e Sanremo, attento alle necessità dei più umili e delle categorie più deboli.



Melgrati, Bagnasco e Scajola: " Burlando e Cascino: giù le mani dalla legge dei sottotetti"


Marco Melgrati e Marco Scajola

Dopo la sentenza “tranciante” della Corte Costituzionale,
che ha sancito la legittimità di questa legge,
ogni modifica sarebbe un danno! 
Bene anche le modifiche alla legge Alberghiera.

Genova: Giù le mani dalla Legge dei Sottotetti. Lo affermano con forza i tre commissari di Forza Italia membri della Commissione Regionale Urbanistica, all’indomani della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale che sconfessa il Tribunale di Savona. Questa sentenza pone addirittura dei paletti molto forti. Infatti nella sentenza vengono citati i capisaldi della difesa dell’avvocatura Regionale; il primo è che la disciplina statale, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza di rimessione (nell’istanza del pubblico ministero), consentirebbe di qualificare in termini di ristrutturazione edilizia anche interventi che comportino un incremento di volume, entro limiti dimensionali che devono essere definiti dalla disciplina di dettaglio regionale, la quale, peraltro, potrebbe anche derogare agli strumenti urbanistici comunali, ove giustificato dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio; che, nel merito, la Regione Liguria, quanto alla asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, osserva che le norme integratrici della fattispecie penale –ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti urbanistici – possono essere integrate da norme di settore provenienti anche dal legislatore regionale, secundum legem; che,come fatto rilevare dalla difesa regionale, le disposizioni censurate si riferiscono ad interventi edilizi che, nella misura in cui non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla citata disciplina statale e non quali interventi di nuova costruzione, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza di rimessione.
Di fatto oggi la Legge 24/2001, fortemente voluta dalla giunta di centro-destra del Presidente Sandro Biasotti  è nuovamente operativa e “monda” da ogni dubbio interpretativo e senza più la “spada di Damocle” di una presunto giudizio di legittimità costituzionale. Ogni tentativo da parte della giunta di Sinistra di Burlando di modificarla deve essere fermato. Facciamo appello anche a quei consiglieri di maggioranza “responsabili” che, come noi, hanno contribuito a fare “melina” per impedire che il voto in VI Commissione Urbanistica sulla modifica della Legge potesse “passare” prima della sentenza. Questa legge,oltre che una buona legge, è legittima a tutti gli effetti!!! Quindi Melgrati, Bagnasco e Scajola chiedono l’immediato ritiro del disegno di legge di variante alla Legge 24/2001.
Plaudiamo anche, continuano Melgrati, Bagnasco e Scajola, alle modifiche introdotte alla modifica della Legge Alberghiera. Il concetto di “contiguo, che aveva dato luogo a un “misunderstanding” tra Regione Liguria e Governo, è stato meglio precisato.
Giusto anche il passaggio in Consiglio Comunale introdotto con gli emendamenti della giunta. Una materia così delicata non poteva essere lasciata nelle mani di “ignavi” funzionari e dirigenti comunali,che per non assumersi certe responsabilità, che appaiono chiaramente di naturapolitica, di fatto vanificavano quanto di buono introdotto con la modificadella legge, paralizzando il settore e penalizzando gli operatori del settore. Il “pallino” ritorna, giustamente, nelle mani dei Consigli Comunali, cioè della parte politica, fatte le opportune verifiche, concludono Melgrati, Bagnasco e Scajola.
 

Costituzionale la legge sui sottotetti. Melgrati: "Grande soddisfazione per il Centro Destra"

Marco Melgrati - capogruppo Forza Italia Regione Liguria

Marco Melgrati:

Una grande vittoria

del Legislatore Regionale di Centro Destra:

la legge dei sottotetti era stata

promulgata dalla giunta del Presidente Sandro Biasotti “

Genova: La Corte Costituzionale boccia il ricorso sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona circa le Legge 24/01 detta Legge dei Sottotetti, dichiarandolo manifestamente inammissibile.
Scritta per sempre la parola FINE sulla costituzionalità della legge 24 del 2001, detta Legge dei sottotetti, fortemente voluta dalla giunta di centro-destra del Presidente Sandro Biasotti, una buona legge che tante opportunità ha dato ai cittadini senza consumare il territorio.
Infatti, con sentenza n. 33 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona, sezione penale,di fatto sancendo la bontà di questa legge.
Dispiace che l’assessore Gabriele Cascino e la giunta di Sinistra della Regione Liguria si siano affannati a preparare un testo di legge per modificare quella che è stata, la 24/2001, una delle migliori leggi mai partorite dal legislatore Regionale, non a caso sotto l’amministrazione di Centro-Destra guidata dal Governatore Sandro Biasotti. Oggi si spera che vogliano cancellare quell’aborto di modifica partorito senza attendere il giusto pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha stabilito, una volta per tutte, la bontà della legge dei sottotetti ligure, peraltro simile a quella di molte altre Regioni.
La verità è una e una sola: la legge 24 del 2001,detta dei sottotetti, ha i caratteri di LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE!!!!
Ecco qui di seguito il testo della sentenza:
ORDINANZA N. 33
ANNO 2014 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
                                 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Savona, sezione penale, nel procedimento penale a carico di R.E.F. ed altri con ordinanzadell’8 febbraio 2013, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti gli atti di costituzione di R.E.F. e della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell’8 febbraio 2013,depositata in pari data nella cancelleria di questa Corte (reg. ord. n. 145 del2013), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale i cui termini non sono precisati nella medesima ordinanza di rimessione, la quale, in particolare, non indica né le disposizioni censurate, né i parametri costituzionali asseritamente violati, rinviando integralmente all’istanza depositata dal pubblico ministero, non allegata all’ordinanza;
che il giudice rimettente espone di aver esaminato gli atti del procedimento penale dinanzi a lui pendente e, in particolare, «l’istanza di sospensione del processo e di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale […] depositata dal pubblico ministero in data8/1/2013, con riferimento al reato contestato sub c) dell’imputazione»;
che, richiamato il contenuto di tale atto e del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero il 12novembre 2012, nonché della memoria depositata dalla difesa degli imputati, il giudice a quo rileva che «allo stato appaiono da accogliere le osservazioni svolte con articolata motivazione dal P.M. nell’istanza depositata in data 8/1/2013»;
che, ciò premesso, il Tribunale rimettente, sul presupposto che il giudizio principale non possa essere definito «indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M.» e che tale questione «non appare manifestamente infondata sulla base della motivazione svolta dallo stesso P.M. nella sua istanza», «dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. con istanza depositata in Cancelleria in data 8/1/2013, da intendersi qui integralmente richiamata»;
che, con atto depositato il 15luglio 2013, si è costituito un imputato nel giudizio principale, chiedendo chela questione di legittimità costituzionale venga dichiarata manifestamente inammissibile e infondata;
che la difesa della parte privata,riassumendo i contenuti dell’istanza del pubblico ministero, afferma che la questione di legittimità costituzionale dal medesimo prospettata (e fatta propria dall’ordinanza di rimessione) riguarderebbe gli artt. 2, commi 1, 3 e8, e 4 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);
che tali disposizioni legislative,consentendo interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti,in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente, avrebbero, innanzitutto, l’effetto di esimere dalla responsabilità penale in caso di violazione dell’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che qualifica come illecito penale ogni intervento edilizio difforme dalle disposizioni di piano, con conseguente lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale di cui all’art. 117, secondo comma,lettera l), della Costituzione;
che, inoltre, le predette disposizioni legislative regionali – sempre nella prospettazione del pubblico ministero, richiamata dall’ordinanza di rimessione, quale esposta nell’atto di costituzione dell’imputato nel giudizio principale – qualificando come ristrutturazione edilizia interventi comportanti un incremento volumetrico e/o superficiario, si porrebbero in contrasto con la definizione di ristrutturazione edilizia dettata dalla disciplina statale, sotto tale profilo violando l’art. 117, terzo comma, Cost., che in materia di «governo del territorio» demanda alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali;
che secondo la difesa dell’imputato nel giudizio principale la questione sarebbe manifestamente inammissibile,atteso che la condotta dell’imputato – lecita al momento della commissione del fatto – risulterebbe comunque non punibile anche in caso di accoglimento della stessa e considerato che l’ordinanza di rimessione ha motivato per relationem in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione stessa, mediante un mero richiamo ad un atto del pubblico ministero, che non è stato neppure allegato;
che, nel merito, la difesa dell’imputato nel giudizio principale ritiene la questione infondata, sul rilievo che la disciplina statale, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza di rimessione (recte:nell’istanza del pubblico ministero), consentirebbe di qualificare in termini di ristrutturazione edilizia anche interventi che comportino un incremento di volume, entro limiti dimensionali che devono essere definiti dalla disciplina di dettaglio regionale, la quale, peraltro, potrebbe anche derogare agli strumenti urbanistici comunali, ove giustificato dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio;
che, con memoria depositata in data22 gennaio 2014, la difesa dell’imputato nel giudizio principale ha ribadito e sviluppato le argomentazioni svolte nell’atto di costituzione in giudizio;
che, con atto depositato il 16luglio 2013, è intervenuta in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;
che, in punto di ammissibilità, la difesa regionale rileva, fra l’altro, che l’ordinanza di rimessione si limita«ad asserire la fondatezza e rilevanza della questione come prospettata in un atto di parte, che non risulta neppure allegato all’ordinanza medesima»;
che, nel merito, la Regione Liguria,quanto alla asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, osserva che le norme integratrici della fatti speciepenale – ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti urbanistici – possono essere integrate da norme di settore provenienti anche dal legislatore regionale, secundum legem;
che, quanto alla pretesa lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della materia «governo del territorio» di cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del2001, la difesa regionale rileva che le disposizioni censurate si riferiscono ad interventi edilizi che, nella misura in cui non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla citata disciplina statale e non quali interventi di nuova costruzione, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza di rimessione.
Considerato che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell’8 febbraio 2013, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale i cui termini non sono precisati dal giudice a quo, il quale rinvia integralmente all’istanza depositata dal pubblico ministero, senza peraltro allegarla alla propria ordinanza;
che, in particolare, l’ordinanza di rimessione non indica le disposizioni censurate, né i parametri costituzionali asseritamente violati;
che l’ordinanza di rimessione non delimita pertanto in alcun modo l’oggetto e il parametro del giudizio di legittimità costituzionale che pretenderebbe di instaurare, non descrivendo inoltre la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, né fornendo alcuna motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione che intenderebbe sollevare;
che una siffatta mancanza degli elementi essenziali dell’atto introduttivo del giudizio costituzionale ne determina l’inesistenza giuridica e, comunque, preclude l’esame del merito della questione;
che tali gravissime carenze non possono ritenersi sanate per effetto del rinvio, contenuto nell’ordinanza di rimessione, all’istanza depositata dal pubblico ministero nel giudizioprincipale, che secondo il giudice a quo sarebbe «da intendersi integralmente richiamata»nell’ordinanza di rimessione;
che, infatti, a prescindere dalla circostanza che l’istanza del pubblico ministero non è neppure allegata all’ordinanza, comunque, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata (ex plurimis, sentenze n.175 del 2013 e n.234 del 2011, nonché ordinanze n.239 e n.65 del 2012);
che, a fortiori, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni che siano non soltanto motivate, ma addirittura sollevate per relationem;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli art.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTECOSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona, sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2014.


Cena ad Arcore per il Gruppo di Forza Italia Regione Liguria

 Marco Melgrati con il Presidente Silvio Berlusconi