Marco Melgrati - capogruppo Forza Italia Regione Liguria
Marco Melgrati:
“ Una grande vittoria
del Legislatore Regionale di Centro Destra:
la legge dei sottotetti era stata
promulgata
dalla giunta del Presidente Sandro Biasotti “
Genova: La
Corte Costituzionale boccia il ricorso sulla questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona circa le Legge 24/01
detta Legge dei Sottotetti, dichiarandolo manifestamente
inammissibile.
Scritta
per sempre la parola FINE sulla costituzionalità della legge 24 del
2001, detta Legge dei sottotetti, fortemente voluta dalla giunta di
centro-destra del Presidente Sandro Biasotti, una buona legge che
tante opportunità ha dato ai cittadini senza consumare il
territorio.
Infatti,
con sentenza n. 33 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona, sezione penale,di
fatto sancendo la bontà di questa legge.
Dispiace
che l’assessore Gabriele Cascino e la giunta di Sinistra della
Regione Liguria si siano affannati a preparare un testo di legge per
modificare quella che è stata, la 24/2001, una delle migliori leggi
mai partorite dal legislatore Regionale, non a caso sotto
l’amministrazione di Centro-Destra guidata dal Governatore Sandro
Biasotti. Oggi si spera che vogliano cancellare quell’aborto di
modifica partorito senza attendere il giusto pronunciamento della
Corte Costituzionale, che ha stabilito, una volta per tutte, la bontà
della legge dei sottotetti ligure, peraltro simile a quella di molte
altre Regioni.
La
verità è una e una sola: la legge 24 del 2001,detta dei sottotetti,
ha i caratteri di LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE!!!!
Ecco
qui di seguito il testo della sentenza:
ORDINANZA
N. 33
ANNO
2014
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLOITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di
Savona, sezione penale, nel procedimento penale a carico di R.E.F. ed
altri con ordinanzadell’8
febbraio 2013, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2013 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell’anno 2013.
Visti
gli atti di costituzione di R.E.F. e della Regione Liguria;
udito
nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore
Sabino Cassese.
Ritenuto
che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell’8
febbraio 2013,depositata in pari data nella cancelleria di questa
Corte (reg. ord. n. 145 del2013), ha sollevato una questione di
legittimità costituzionale i cui termini non sono precisati nella
medesima ordinanza di rimessione, la quale, in particolare, non
indica né le disposizioni censurate, né i parametri costituzionali
asseritamente violati, rinviando integralmente all’istanza
depositata dal pubblico ministero, non allegata all’ordinanza;
che
il giudice rimettente espone di aver esaminato gli atti del
procedimento penale dinanzi a lui pendente e, in particolare,
«l’istanza di sospensione del processo e di rimessione degli atti
alla Corte Costituzionale […] depositata dal pubblico ministero in
data8/1/2013, con riferimento al reato contestato sub c)
dell’imputazione»;
che,
richiamato il contenuto di tale atto e del decreto di citazione a
giudizio emesso dal pubblico ministero il 12novembre 2012, nonché
della memoria depositata dalla difesa degli imputati, il giudice a
quo rileva che «allo stato appaiono da accogliere le osservazioni
svolte con articolata motivazione dal P.M. nell’istanza depositata
in data 8/1/2013»;
che,
ciò premesso, il Tribunale rimettente, sul presupposto che il
giudizio principale non possa essere definito «indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal P.M.» e che tale questione «non appare manifestamente
infondata sulla base della motivazione svolta dallo stesso P.M. nella
sua istanza», «dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. con
istanza depositata in Cancelleria in data 8/1/2013, da intendersi qui
integralmente richiamata»;
che,
con atto depositato il 15luglio 2013, si è costituito un imputato
nel giudizio principale, chiedendo chela questione di legittimità
costituzionale venga dichiarata manifestamente inammissibile e
infondata;
che
la difesa della parte privata,riassumendo i contenuti dell’istanza
del pubblico ministero, afferma che la questione di legittimità
costituzionale dal medesimo prospettata (e fatta propria
dall’ordinanza di rimessione) riguarderebbe gli artt. 2, commi 1, 3
e8, e 4 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2001, n. 24
(Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);
che
tali disposizioni legislative,consentendo interventi di recupero a
fini abitativi dei sottotetti esistenti,in deroga alla disciplina
stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente,
avrebbero, innanzitutto, l’effetto di esimere dalla responsabilità
penale in caso di violazione dell’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), che qualifica come illecito penale ogni intervento
edilizio difforme dalle disposizioni di piano, con conseguente
lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia
penale di cui all’art. 117, secondo comma,lettera l), della
Costituzione;
che,
inoltre, le predette disposizioni legislative regionali – sempre
nella prospettazione del pubblico ministero, richiamata
dall’ordinanza di rimessione, quale esposta nell’atto di
costituzione dell’imputato nel giudizio principale – qualificando
come ristrutturazione edilizia interventi comportanti un incremento
volumetrico e/o superficiario, si porrebbero in contrasto con la
definizione di ristrutturazione edilizia dettata dalla disciplina
statale, sotto tale profilo violando l’art. 117, terzo comma,
Cost., che in materia di «governo del territorio» demanda alla
legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali;
che
secondo la difesa dell’imputato nel giudizio principale la
questione sarebbe manifestamente inammissibile,atteso che la condotta
dell’imputato – lecita al momento della commissione del fatto –
risulterebbe comunque non punibile anche in caso di accoglimento
della stessa e considerato che l’ordinanza di rimessione ha
motivato per relationem in ordine alla rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione stessa, mediante un mero
richiamo ad un atto del pubblico ministero, che non è stato neppure
allegato;
che,
nel merito, la difesa dell’imputato nel giudizio principale ritiene
la questione infondata, sul rilievo che la disciplina statale,
contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza di rimessione
(recte:nell’istanza del pubblico ministero), consentirebbe
di qualificare in termini di ristrutturazione edilizia anche
interventi che comportino un incremento di volume, entro limiti
dimensionali che devono essere definiti dalla disciplina di dettaglio
regionale, la quale, peraltro, potrebbe anche derogare agli strumenti
urbanistici comunali, ove giustificato dall’esigenza di soddisfare
interessi pubblici legati al governo del territorio;
che,
con memoria depositata in data22 gennaio 2014, la difesa
dell’imputato nel giudizio principale ha ribadito e sviluppato le
argomentazioni svolte nell’atto di costituzione in giudizio;
che,
con atto depositato il 16luglio 2013, è intervenuta in giudizio la
Regione Liguria, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata;
che,
in punto di ammissibilità, la difesa regionale rileva, fra l’altro,
che l’ordinanza di rimessione si limita«ad asserire la fondatezza
e rilevanza della questione come prospettata in un atto di parte, che
non risulta neppure allegato all’ordinanza medesima»;
che,
nel merito, la Regione Liguria,quanto alla asserita violazione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale,
osserva che le norme integratrici della fatti speciepenale –
ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti
urbanistici – possono essere integrate da norme di settore
provenienti anche dal legislatore regionale, secundum legem;
che,
quanto alla pretesa lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in
relazione ai principi fondamentali della materia «governo del
territorio» di cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del2001, la
difesa regionale rileva che le disposizioni censurate si riferiscono
ad interventi edilizi che, nella misura in cui non comportano la
demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come
interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla
citata disciplina statale e non quali interventi di nuova
costruzione, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza di
rimessione.
Considerato
che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell’8
febbraio 2013, ha sollevato una questione di legittimità
costituzionale i cui termini non sono precisati dal giudice a quo, il
quale rinvia integralmente all’istanza depositata dal pubblico
ministero, senza peraltro allegarla alla propria ordinanza;
che,
in particolare, l’ordinanza di rimessione non indica le
disposizioni censurate, né i parametri costituzionali asseritamente
violati;
che
l’ordinanza di rimessione non delimita pertanto in alcun modo
l’oggetto e il parametro del giudizio di legittimità
costituzionale che pretenderebbe di instaurare, non descrivendo
inoltre la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, né fornendo
alcuna motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione che intenderebbe sollevare;
che
una siffatta mancanza degli elementi essenziali dell’atto
introduttivo del giudizio costituzionale ne determina l’inesistenza
giuridica e, comunque, preclude l’esame del merito della questione;
che
tali gravissime carenze non possono ritenersi sanate per effetto del
rinvio, contenuto nell’ordinanza di rimessione, all’istanza
depositata dal pubblico ministero nel giudizioprincipale, che secondo
il giudice a quo sarebbe «da intendersi integralmente
richiamata»nell’ordinanza di rimessione;
che,
infatti, a prescindere dalla circostanza che l’istanza del pubblico
ministero non è neppure allegata all’ordinanza, comunque, per
costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso
nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo
per
relationem,
dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali
ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione
sollevata (ex
plurimis,
sentenze n.175
del 2013 e n.234
del 2011, nonché ordinanze n.239
e n.65
del 2012);
che,
a fortiori, non possono avere ingresso nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale questioni che siano non
soltanto motivate, ma addirittura sollevate per relationem;
che,
pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti
gli art.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per
questi motivi
LA
CORTECOSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona, sezione penale, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano
SILVESTRI, Presidente
Sabino
CASSESE, Redattore
Gabriella
MELATTI, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 28 febbraio 2014.

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